CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

Il Corso di formazione specifica in Medicina Generale in Italia è stato istituito con il decreto Interministeriale del 10 ottobre 1988, in attuazione della direttiva 86/457 CEE.

Successivamente, a norma dell’art. 5 della legge 30 luglio 1990, cambia denominazione diventando “Corso di formazione biennale specifica in Medicina Generale”  ed  è stato disciplinato dal Decreto Legislativo 8 agosto 1991 n.256. Ulteriormente modificato ed integrato con l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi:

  • Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.368, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.250 del 23 ottobre 1999 – supplemento ordinario n.187/L), in attuazione alla direttiva CEE 93/16 in “materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli”.
  • Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.277, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.239 del 14 ottobre 2003 – supplemento ordinario n.161/L), in attuazione della direttiva CEE 2001/19 “che modifica le direttive relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico”.

Dal 1° gennaio 1995 il possesso dell’attestato di formazione in medicina generale, fatti salvi i diritti acquisiti, costituisce titolo necessario per l’esercizio della medicina generale nell’ambito del S.S.N. ai sensi dell’art 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Tuttavia in deroga a quanto previsto dall’art. 21 della legge 368/99 hanno diritto ad esercitare l’attività professionale in qualità di Medici di Medicina Generale, i medici chirurghi abilitati all’esercizio professionale entro il 31/12/1994.

Tale titolo, in effetti, può paragonarsi ad una vera e propria specializzazione in medicina generale; come sancito dal Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n.368. Il Decreto Legislativo 368/1999, ha, peraltro, trasformato l’attestato di formazione in “diploma di formazione specifica in medicina generale” (fermo restando la validità degli attestati già rilasciati ai sensi dei Decreti 10/10/88 e 8/8/91 n. 256).

Il corso, che prevede attività didattiche di natura pratica e seminariale, con l’avvento del D. Lgs. 277/2003, è diventato triennale in attuazione alla direttiva 2001/19/CE del Parlamento Europeo. Il sopra menzionato provvedimento legislativo, apporta la sostanziale modifica all’art.31, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 93/16, per effetto della quale la formazione specifica in medicina generale diventa di tre anni e passa dal Ministero della Salute alle Regioni, che acquisiscono così maggiori poteri in tutti i settori della formazione.

Obiettivo del corso è di fare acquisire ai medici la capacità di valutare, in qualità di medico di medicina generale, lo stato di salute dei pazienti, promuovere la prevenzione sia in senso terapeutico che riabilitativo.

Il concorso viene bandito dal Ministero della Salute e rimandato agli Assessorati Regionali alla Sanità, bandito annualmente con una data unica in tutta Italia. La prova d’ammissione prevede un test a risposta multipla: 100  quesiti tra tutte le specialità della medicina. Non è prevista una banca dati di domande.

Il numero di borse messe a bando sono in numero variabile, in base alla programmazione assessoriale e pubblicato nel bando di ogni anno.

Il tirocinio deve essere effettuato presso strutture ospedaliere o universitarie e presso strutture poliambulatoriali territoriali per un periodo di 4.800 ore e 36 mesi ed articolate in dodici mesi, presso uno studio di medicina generale.

Il Corso comporta un impegno a tempo pieno (vedi incompatibilità in accordo con la legge 448 del 2001 e D.Lgs. n.368/99 – Uniche attività compatibili sono le sostituzioni di guardia medica, ordinaria e turistica, di medico di medicina generale vedi art.11 – D.M. 07/03/2006), con obbligo di frequenza a tutte le attività didattiche sia di natura pratica che teorica. L’attività seminariale ha una cadenza settimanale ed è svolta presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Il tirocinio deve essere effettuato presso strutture ospedaliere o universitarie, presso strutture poliambulatoriali territoriali, presso studi di medicina generale, ed è articolato in 36 mesi come segue:

-6 mesi presso un reparto di Medicina Interna

-2 mesi presso un reparto di Ginecologia

-6 mesi presso strutture territoriali (poliambulatori ASP)

-4 mesi presso un reparto di Pediatria

-3 mesi presso un reparto di pronto Soccorso

-3 mesi presso un reparto di Chirurgia

-12 mesi presso uno studio di Medicina Generale (4 mesi per anno)

Al termine di ciascun periodo i direttori dei vari reparti o i tutor di medicina generale sono tenuti ad elaborare un giudizio. Qualora fosse negativo il discente è tenuto a ripetere il periodo di formazione. Al termine dei 3 anni, in caso di tutti giudizi positivi, ogni medico svolgerà un esame finale con elaborazione di una tesi.

Il diploma di formazione specifica in Medicina Generale permette ai medici, non solo di entrare nella graduatorie regionale (il 60-80% dei posti disponili deve essere riservato ai medici in possesso del Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale -ACN 2009) , ma  di ottenere un punteggio base di 7,20, come sancito dall’ultimo accordo collettivo nazionale.