Al via il “bonus bebè” (o “bonus mamma” o “assegno maternità”) ovvero un premio alla nascita di 800 euro corrisposto dall’INPS per la nascita o l’adozione di un minore, a partire dal 1° gennaio 2017, su domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’ottavo mese di gravidanza) o alla nascita, adozione o affido, tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e con un ISEE non superiore a 25.000 euro.
In sede di presentazione della domanda occorre specificare l’evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:
- compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell’8° mese di gravidanza);
- nascita (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza);
- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.
Con riferimento allo stesso minore, dovrà essere presentata un’unica domanda. Se è stata già presentata la domanda in relazione all’evento compimento del 7° mese di gravidanza, non si dovrà quindi presentare ulteriore domanda in relazione all’evento nascita. Analogamente, il beneficio richiesto per l’affidamento preadottivo non può essere richiesto in occasione della successiva adozione dello stesso minore.
Ove invece si tratti di parto plurimo la domanda, se già presentata al compimento del 7° mese, andrà presentata anche in esito alla nascita con l’inserimento delle informazioni di tutti i minori necessarie per l’integrazione del premio già richiesto, rispetto al numero dei nati.
Per le mamme in stato di gravidanza che ne hanno diritto occorre allegare (dopo il 7° mese di gestazione) alla domanda un certificato medico attestante la gravidanza che deve essere uno tra queste opzioni:
1) Presentazione del certificato in originale o, nei casi consentiti dalla legge, in copia autentica direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo di raccomandata (art. 49, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Tale certificazione, a tutela della riservatezza dei dati sensibili in essa contenuti, sarà presentata in busta chiusa sulla quale sarà riportato il numero di protocollo e la seguente dicitura: “Documentazione domanda di Premio alla nascita – certificazione medico sanitaria”;
2) Numero di protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico;
3) Indicazione che il certificato sia già stato trasmesso all’INPS per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza (attestato di trasmissione). La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:
– WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN;
– Contact Center Integrato
– Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.
4) Per le sole madri non lavoratrici è possibile indicare il numero identificativo a 15 cifre e la data di rilascio di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o con esso convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso. La veridicità di tale autocertificazione sarà verificata dall’INPS presso le competenti amministrazioni.
per ulteriori informazioni leggi Circolare INPS del 28 aprile 2017, n. 78 –
Il Certificato telematico INPS può essere rilasciato da tutti i medici che sono accreditati con l’INPS (medico del SSN o convenzionato ASL). Il certificato è a pagamento con IVA a tariffa libero professionale, come tutti i certificati non presenti in convezione e tendenti all’acquisizione di una provvidenza da parte del cittadino. Ciò va comunicato al richiedente prima del rilascio del certificato.
istruzioni brevi per la compilazione: www.inps.it → accedi a MyInps → servizi →certificato di gravidanza/interruzione (medici certificatori)
Manuale di istruzione per la compilazione del certificato di maternità/interruzione di gravidanza.